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Cassa integrazione guadagni e mobilità
19 settembre 2011
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La Cassa integrazione guadagni
e la mobilità costituiscono aiuti
economici che rispondono all’esigenza
di garantire un reddito ai lavoratori a fronte
di eventi aziendali che possono ridurre
o addirittura far venire meno la retribuzione.
Allo stesso tempo rappresentano una forma
di aiuto e sostegno al sistema delle imprese. La cassa integrazione guadagni Che cos’è
La cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o sostituisce la
retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso
aziende in momentanea difficoltà produttiva.
È uno strumento che permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale
attività produttiva, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata
e di evitare i licenziamenti.
La cassa integrazione guadagni può essere ordinaria (CIG ordinaria) o straordinaria
(CIGS).
È ordinaria quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei (mancanza
di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa dell’attività
produttiva.
È straordinaria quando l’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione
(cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione
aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in
caso di crisi aziendale. Inoltre, l’intervento straordinario può essere richiesto
anche a seguito di fallimento, c o n c o rdato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straord i n a r i a. Viene concessa per un
periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria, in virtù della gravità degli
eventi che la giustificano.
La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso un contributo fisso posto
a carico del datore di lavoro. Per finanziare l’intervento straordinario è
previsto anche l’intervento dello Stato.
Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi (tanto ordinari che
straordinari) di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale
calcolato in percentuale sull’importo delle integrazioni stesse. Il contributo
addizionale non è dovuto quando le cause che hanno determinato il ricorso
alla CIG sono considerate “oggettivamente non evitabili”.
La cassa integrazione guadagni ordinaria
A chi spetta
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori che appartengono alle
seguenti categorie:
operai (qualunque sia la qualifica rivestita);
intermedi;
impiegati (amministrativi e tecnici);
quadri;
soci di cooperative di produzione e lavoro;
lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette
alla Cassa integrazione;
lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento, disoccupati
di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ecc.).
Le aziende interessate
Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai
seguenti settori:
imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori
occupati);
società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
industrie boschive, forestali e del tabacco;
cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione
di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono
attività di sviluppo e stampa di pellicole;
aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate
industriali;
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari,
che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura
edile e non solo di “rifinitura” di opere già costruite.
Da ricordare
Nel settore edilizio e lapideo la cassa integrazione guadagni ordinaria è regolata da
particolari disposizioni, data la specificità del rapporto di lavoro.
Le aziende interessate sono in genere quelle tenute ad applicare il contratto collettivo
del settore edile ed affini, comprese quelle nazionali che esercitano l’attività
nell’ambito dell’Unione Europea o in altri Stati con i quali interc o rrano accordi in
materia di sicurezza sociale (purché siano state autorizzate a mantenere il regime
p revidenziale italiano).
Sono considerate appartenenti al settore lapideo le seguenti attività:
escavazione, segatura e lavorazione di marmi, travertino, tufi, ardesia, pietre silicee
e calcaree, pozzolana, pomice, arenaria, trachite;
lavorazione di selci;
produzione di granulati, cubetti, polveri e simili, pietrame, pietrisco, sabbia, ghiaia
(compresa l’estrazione), marmi legati in blocchi con resine;
aziende industriali che svolgono attività mista di escavazione e lavorazione;
artigiane che svolgono la stessa attività, sempre che la lavorazione sia collegata all’attività
di escavazione.
La CIG interviene a seguito di:
sospensione o riduzione dell’attività causata da intemperie stagionali (precipitazioni,
gelo, vento, temperature particolarmente elevate, nebbia o foschia tali da compromettere
la visibilità);
eventi diversi da quelli meteorologici, di natura transitoria, e non imputabili al datore
di lavoro o agli operai, ad esempio: la fine del lavoro o la fine della fase lavorativa.
Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, la
disciplina è più favorevole. La tutela è prevista, infatti, in caso di:
mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
varianti necessarie apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche;
determinati provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Come si ottiene
La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una
fase di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori
edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa.
La prima prevede che l’imprenditore consulti preventivamente le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della
sospensione o della riduzione dell’attività e sul numero dei lavoratori interessati.
Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della
situazione. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta,
ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
Successivamente, i datori di lavoro devono pre s e n t a re la domanda alla sede locale
dell’Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile, disponibili
presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”),
e n t ro25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è
iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. (Nell’allegato alla
guida sono riportati alcuni esempi di scadenza dei termini per la presentazione della domanda
di concessione della Cassa integrazione guadagni).
Da ricordare
La domanda può essere inoltrata, da datori di lavoro e consulenti del lavoro muniti di
PIN, anche per via telematica. Collegandosi infatti al sito internet www.inps.it, si ha la
possibilità di accedere all’apposito servizio attraverso la pagina “Moduli”, sezione
“ Prestazioni a sostegno del reddito”, oppure tramite la sezione “Servizi per le aziende”.
Alla domanda può essere allegata in formato elettronico anche la eventuale documentazione.
Inoltre, le aziende che avessero la necessità di completare la richiesta con eventuali allegati,
possono farlo sia con le consuete modalità (posta o consegna allo sportello Inps) sia
tramite fax, al numero 800803164.
In caso di chiusura degli uffici Inps, nell’ultimo giorno utile per la presentazione
della domanda, il termine è pro rogato al primo giorno successivo di
a p e rtura degli uffici.
La domanda, inoltre, deve contenere una previsione attendibile di ripresa dell’attività
produttiva.
L’esame della domanda è affidato ad un’apposita Commissione provinciale
costituita presso l’Inps.
La durata
La CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per
ogni unità produttiva, intesa come stabilimento, reparto o settore autonomo
e non come impresa nel complesso. Il periodo può essere prorogato, in casi
eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Raggiunto tale limite, prima di
presentare una nuova domanda, l’impresa deve riprendere l’attività per almeno
52 settimane.
Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi, il periodo
massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio.
Per calcolare il periodo massimo si considerano sia le settimane ad orario ri-
dotto sia quelle di completa sospensione dell’attività.
I limiti di tempo non si applicano in caso di evento “oggettivamente non evitabile”
(tranne che nel settore edile).
A chi non spetta
Dirigenti;
lavoratori a domicilio;
apprendisti;
personale religioso;
autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare
dell’impresa o della sua famiglia;
lavoratori dei porti.
Le aziende escluse
Aziende artigiane appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo,
che non facciano parte dell’indotto;
imprese del terziario;
imprese di navigazione marittima, aerea ed ausiliarie dell’armamento;
imprese di spettacoli;
imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, barocciai
e simili;
i m p rese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o dello Stato;
aziende speciali (ex municipalizzate) trasformate in s.p.a. il cui capitale sia
interamente pubblico.
Da ricordare
La cassa integrazione non viene concessa se gli eventi si presentano regolarmente nel
tempo, come nel caso di aziende soggette a frequenti riduzioni della produzione (ad
esempio, le aziende calzaturiere) dovuti a necessità tecniche ricorrenti, a fisiologici cali
delle vendite o al tipo di lavorazione.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, può essere presentato ricorso
al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell’Inps,
e n t ro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica
il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:
presentato agli sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorn o ;
presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti utili.
Contro i provvedimenti assunti dalle locali Commissioni provinciali, è ammesso
anche il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(entro 60 giorni) e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro
120 giorni).
La cassa integrazione guadagni straordinaria
Le aziende interessate
Imprese industriali, comprese quelle edili e lapidee;
Imprese artigiane che sospendono i lavoratori a causa della CIGS delle
aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del fatturato
complessivo nel biennio precedente;
Imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
Aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa
della crisi dell’impresa appaltante che si trova in Cassa integrazione ordinaria
o straordinaria;
imprese appaltatrici di servizi di pulizia se l’impresa appaltante è soggetta a
CIGS;
imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;
cooperative di produzione e lavoro.
Tutte le imprese appena elencate devono aver occupato mediamente più di
15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento.
Si prescinde dal limite dei 15 dipendenti per:
imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a
diffusione nazionale;
imprese editrici e stampatrici di giornali periodici, anche se ciò non costituisce
l’attività esclusiva.
Sono ammesse alla CIG straordinaria, seppur con limiti temporali diversi, anche
le seguenti imprese:
agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti;
imprese di vigilanza che occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente
la richiesta.
In particolari situazioni (grandi imprese in crisi o sottoposte a procedure esecutive
concorsuali, a vicende di sequestro o altro) il campo di applicazione
degli interventi straordinari è stato esteso, per periodi definiti, anche ad imprese
tradizionalmente escluse.
Da ricordare
Dal 1° gennaio 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere il
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi, in caso di crisi
occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione dell’attività,
al personale, anche navigante, del trasporto aereo e delle società che ne derivano
a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Dal 1° gennaio 2005, agli stessi lavoratori, è estesa anche l’indennità di mobilità (vedi
pag.16).
I requisiti
I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono:
l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un’anzianità di servizio
di almeno 90 giorni;
la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per le cause individuate
dalla legge (vedi pag. 1);
la perdita o la riduzione della retribuzione;
la previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le
quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
La domanda
Anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase di consultazione
sindacale e successivamente la presentazione della domanda.
La domanda, compilata su apposito modulo CIGS/SOLID-1 (disponibile sul
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it/ lavoro/
ammortizzatori sociali), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’azienda e presentata direttamente o tramite posta al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori
sociali ed incentivi all’occupazione – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192
Roma, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana
in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Ad eccezione delle richieste per pro c e d u re concorsuali (fallimento, concord ato
preventivo ecc.), la richiesta deve contenere, qualunque sia la causa, il programma
che l’impresa intende attuare per ripre n d e re la piena funzionalità.
Il provvedimento di concessione della prestazione è adottato con decreto del
Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 giorni dalla richiesta
ad un massimo di 90 giorni, a seconda della motivazione in base alla quale si
chiede l’intervento della CIG straordinaria. I decreti vengono poi trasmessi
all’Inps e al Ministero della Giustizia che provvede alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
La durata
Si differenzia a seconda della causa che ha determinato l’intervento.
In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, non
può superare i 2 anni, tenuto conto che il programma di risanamento pre s e ntato
deve attuarsi entro tale periodo. In casi eccezionali, e quando i programmi
di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione, può essere concessa
una proroga della cassa integrazione per ulteriori 2 anni. Tale proroga è
a c c o rdata con due provvedimenti distinti, della durata di 12 mesi ciascuno.
In caso di crisi aziendale che presenti part i c o l a re rilievo per i livelli di occupazione
locale e per la situazione produttiva del settore, la prestazione non può
superare i 12 mesi. Eventuali pro roghe possono essere previste, in casi eccezionali,
solo dopo che siano trascorsi almeno i due terzi del periodo già concesso
(ad esempio, se un’azienda beneficia di 9 mesi di cassa integrazione straordinaria,
la proroga potrà essere concessa solo dopo che siano trascorsi almeno
6 mesi).
Nel caso di imprese dichiarate fallite, ammesse al concordato preventivo, in
liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, la durata
non può superare i 12 mesi, con una proroga di 6 mesi solo quando ci
siano fondate prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
In deroga ai normali limiti di durata, alle aziende con una eccedenza di personale,
il Ministero del Lavoro può prorogare la CIG straordinaria per 12 mesi,
a condizione che un accordo collettivo abbia stabilito un programma per
fronteggiare tale eccedenza. La proroga può operare anche per le imprese
con più di 500 dipendenti.
La durata dell’integrazione straordinaria non può superare i 36 mesi nell’arco
di un quinquennio, compresi i periodi di CIG ordinaria per situazioni temporanee
di mercato. Solo in casi eccezionali, previsti dal CIPE (Comitato
Interministeriale per le Politiche Economiche), il limite può essere superato.
Aspetti comuni alle integrazioni ordinaria e straordinaria
Chi paga
Il pagamento dell’integrazione salariale è effettuato, ai dipendenti aventi diritto,
dal datore di lavoro alla fine di ogni mese, salvo rimborso mediante conguaglio
con i contributi dovuti all’Inps. Se la domanda di CIG non viene accolta,
gli importi anticipati dal datore di lavoro, a titolo di integrazione, saranno
considerati retribuzione a tutti gli effetti.
Se l’impresa fallisce o è nell’impossibilità di pagare per ragioni di ordine finanziario,
il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps. In questo caso il curat
o re fallimentare o i lavoratori interessati devono pre s e n t a re apposita domanda
alla sede Inps che ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla CIG.
Quanto
L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino
ad un massimo di 40 ore settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto
di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,54% (corrispondente
all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Al lavoratore che
percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.
Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali
della retribuzione:
paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri;
indennità di contingenza;
aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il
periodo di CIG);
aumenti contrattuali.
A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano
elementi fissi della retribuzione, quali:
maggiorazioni di turno;
indennità di trasferta;
indennità di mensa;
indennità di cassa;
indennità di trasporto.
L’importo da corr i s p o n d e re è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente
in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accert ate
dall’Istat.
(I limiti di importo validi per l’anno in corso sono riportati nell’allegato alla guida, in
cui sono anche sviluppati alcuni esempi di calcolo dell’indennità).
Per il periodo in cui il lavoratore riscuote l’integrazione salariale ha diritto,
se ricorrono le condizioni, agli assegni per il nucleo familiare.
Assenze dal lavoro
Vi sono periodi per i quali non è previsto il pagamento dell’integrazione salariale:
infortunio, maternità, malattia, scioperi ecc.
In alcuni dei casi appena elencati, il trattamento di integrazione salariale è sostituito
da un’altra prestazione a carico dell’Inps (ad esempio, l’indennità di
maternità per i periodi di gravidanza e puerperio).
Diritti e doveri dei lavoratori in cassa integrazione
Il lavoratore che durante il periodo di CIG si dedica ad un altro lavoro, dipendente
o autonomo, senza darne preventiva comunicazione alla pro p r i a
sede Inps, perde il diritto all’integrazione salariale. In caso di comunicazione
preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la durata dell’attività
lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di c u m u l a re parz i a lmente
l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo
rapporto di lavoro.
In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente
è inferiore all’integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente
a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza
tra i due importi (incumulabilità relativa). Se l’integrazione salariale
deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente
è a tempo pieno, l’incumulabilità sarà totale (ciò significa che non percepirà
l’importo della CIG). Sarà relativa, invece, se anche il successivo lavoro è
a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore all’importo dell’integrazione
salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività part-time
si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro autonomo
può essere cumulato parzialmente con l’integrazione salariale.
Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all’integrazione nel caso in cui rifiuti
un’offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato
motivo oppure rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento.
I contributi figurativi
Per i periodi di sospensione dal lavoro o di lavoro ad orario ridotto (nell’ambito della cassa integrazione ordinaria o straordinaria) sono riconosciuti i
contributi figurativi. Questi ultimi sono a c c reditati automaticamente
dall’Inps senza bisogno, quindi, di alcuna domanda da parte del lavoratore .
Le settimane in cui il lavoratore riscuote l’integrazione salariale sono, quindi,
riconosciute utili per:
il diritto e il calcolo della pensione (compresa quella di anzianità);
l’assistenza sanitaria per il cassintegrato ed i suoi familiari.
La mobilità
Che cos’è
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammort i zzatori
sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita
del lavoro. A diff e renza della Cassa integrazione guadagni, infatti, la mobilità
non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. In part i c o l a re, con la
procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno
economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne
la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico,
ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende
in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata
dallo Stato con il concorso delle imprese. Per ogni lavoratore posto in mobilità,
le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato
in pro p o rzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.
Le aziende interessate
Possono avviare la procedura di mobilità:
le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni
straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano
di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi
e di non poter attivare misure alternative;
le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti
di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività
o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo.
Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno
5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo
per unità produttiva una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito
della stessa provincia;
imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti
collettivi per la cessazione dell’attività.
Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito
del licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa
integrazione guadagni.
Come si ottiene
L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti
deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla
Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni
dei lavoratori senza aver individuato soluzioni alternative, l’impresa può
effettuare i licenziamenti. L’elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato
alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite
( o rganismi politici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni di
categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore
di lavoro. Tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati.
L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il
diritto alla prestazione economica. L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa
soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione
guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.
Quali lavoratori
I lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati
in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.
In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
carichi di famiglia;
anzianità;
esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori che:
sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato;
sono iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del
lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi;
hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, compresi i periodi di
lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione
a tempo indeterminato nella stessa impresa;
hanno almeno sei mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi
di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni.
La domanda
Il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità (su modulo
DS 21) al Centro per l’impiego (che la trasmette all’Inps) entro 68 giorni dal licenziamento.
Deve presentare, inoltre, la dichiarazione del datore di lavoro (su
modulo DS 22) con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapp
o rto di lavoro e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili
presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Chi paga e quando spetta
L’indennità è pagata ogni mese direttamente dall’Inps.
Si può scegliere una delle seguenti modalità:
assegno circolare;
a c c redito bancario o postale.
Da ricordare
I lavoratori in mobilità che vogliono intrapre n d e re un’attività autonoma o entrare a
far parte di una cooperativa, in qualità di soci, possono richiedere il pagamento anticipato
dell’indennità spettante per l’intero periodo, detratte le mensilità eventualmente
già godute.
Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente
nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto.
A questo scopo deve dare, entro 10 giorni, notizia del reimpiego agli uffici Inps,
i quali provvederanno a richiedergli la somma in un’unica soluzione o ratealmente. In
caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un
unico pagamento maggiorato degli interessi legali.
L’indennità di mobilità decorre:
d a l l ’ottavo giorn o successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata
nei primi 8 giorni;
dal quinto giorn o successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo
giorn o .
La durata
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:
fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta
per un massimo di 12 mesi;
da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a
24 mesi;
oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi.
Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:
fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta
per un massimo di 24 mesi;
da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a
36 mesi;
oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi.
La durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata
dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità.
L’età del lavoratore, al fine di stabilire la durata dell’indennità, deve essere
accertata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di godimento
della prestazione è stato più volte prolungato in passato, rispetto ai termini
previsti dalla legge, per casi particolari di aziende o settori in crisi.
Quanto spetta
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale
straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto)
nel periodo immediatamente precedente il licenziamento.
In particolare:
100% della CIGS per i primi 12 mesi;
80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese.
Per le aziende del mezzogiorno:
100% della CIGS per i primi 12 mesi;
80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese.
Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di
mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale
pari al 5,54%. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna
detrazione.
La prestazione non può superare determinati limiti aggiornati ogni anno in
base alle variazioni del costo della vita.
(I limiti massimi dell’indennità riconosciuti per l’anno in corso sono riportati nell’allegato
alla guida).
Da ricordare
L’importo maggiorato dell’adeguamento annuale viene corrisposto soltanto a chi inizia
a percepire l’indennità nell’anno in corso. I lavoratori ammessi alla mobilità in anni
precedenti continuano a riscuotere gli importi secondo i limiti previsti al momento del
licenziamento.
Oltre all’indennità, i lavoratori che ne hanno diritto possono percepire anche
l’assegno per il nucleo familiare.
Quando termina
Il pagamento dell’indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato
dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause:
il rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare;
la mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con
una retribuzione ridotta al massimo del 10%;
il rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità;
non ha comunicato all’Inps, entro 5 giorni dall’assunzione, di aver iniziato
un’attività di lavoro dipendente (il lavoratore in mobilità può, senza perdere
il diritto di iscrizione alla lista, svolgere un’attività part time o a tempo
determinato. Ciò comporta la sospensione dell’indennità);
non risponde, senza giustificato motivo, alle convocazioni del centro per
l’impiego.
Il lavoratore non viene cancellato dalle liste se le attività lavorative o di formazione
offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri o non raggiungibile
in 60 minuti con i mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
La cancellazione avviene anche in caso di:
assunzione a tempo indeterminato;
riscossione dell’indennità in un’unica soluzione;
raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (comprese le
pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge);
diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità
senza aver optato per l’indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano
dell’assegno di invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono
scegliere tra le due prestazioni).
Da ricordare
Se il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una
retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un
assegno integrativo. La durata massima dell’assegno è di 12 mesi e l’importo non può
essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto
disoccupato.Inoltre, al lavoratore che accetta una proposta di lavoro ed è costretto a trasferirsi spetta
una indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio.
Contributi figurativi
Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione
figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall’Inps,
senza la necessità per il lavoratore di presentare la domanda.
I contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda di mobilità venga respinta l’interessato può presentare
ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90
giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorn o ;
presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
Le agevolazioni
La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento
del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro.
I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni
presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento.
Inoltre, sono previsti sgravi contributivi (i contributi dovuti all’Inps vengono
ridotti rispetto a quelli dovuti per gli altri lavoratori) e incentivi economici
per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato,
lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
Allegati
La cassa integrazione guadagni
(Gli importi e gli esempi sono soggetti a variazioni annue e sono
riportati nell’allegato per l’aggiornamento).
Scadenza dei termini per la presentazione della domanda di concessione
della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria:
esempi
• Un lavoratore, pagato con cadenza mensile, viene sospeso dal lavoro lunedì 7
gennaio 2008 e il giorno finale della settimana in cui è iniziata la sospensione
è domenica 13 gennaio. In questo caso il corrispondente periodo di paga
t e rmina il 31 gennaio, perciò il termine utile per pre s e n t a re la domanda è il
25 febbraio.
• Un lavoratore, pagato con cadenza mensile, viene sospeso dal lavoro lunedì
28 gennaio e la settimana termina domenica 3 febbraio. In questo caso il corrispondente
periodo di paga (in corso al 3 febbraio) termina il 29 febbraio e
il termine utile per la presentazione della domanda è il 25 marz o .
Importi dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
e Straordinaria per il 2008
• ? 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei
della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio
di produzione ecc.) è pari o inferiore a ? 1.857,48 lordi mensili;
• ? 1031,93 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a
? 1.857,48 lordi mensili.
Nel settore edile e lapideo, quando la GIG è determinata da eventi meteorologici,
i limiti sono incrementati del 20%:
• ? 1030,30 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei
della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio
di produzione ecc.) è pari o inferiore a ? 1.857,48 lordi mensili;
• ? 1.238,32 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a
? 1.857,48 lordi mensili.
Esempi
Si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni lavorativi.
• Un operaio con una retribuzione mensile lorda di ? 780 viene sospeso per
l’intera settimana. La retribuzione oraria effettiva è di ? 4,24 che risulta da
780:184 (ore lavorate in un mese, che risultano da 23 giornate di lavoro di
8 ore ciascuna). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota
oraria è di ? 3,39 (4,24x80%) e l’importo settimanale è di ?135,60
(3,39x40 ore).
• Un impiegato con una retribuzione mensile lorda di ? 1.170 viene sospeso
per l’intera settimana. La retribuzione oraria effettiva è di ? 6,36 (1.170:184).
Poiché la CIG riconosce l’80% della busta paga, la quota oraria scende a ?
5,09. La legge fissa, però, un limite alla quota oraria che in questo caso è di
? 4,67 (tetto mensile di 858,58 diviso le 184 ore mensili lavorate) quindi l’imp
o rto lordo della CIG settimanale è 4,67x40 = ? 186,8.
• Un impiegato, con una retribuzione mensile lorda di ? 1.900 (superiore,
quindi, agli ? 1.857,48 mensili) viene sospeso per l’intera settimana e la retribuzione
oraria è ? 10,33 (1.900:184). La quota riconosciuta dalla CIG è ?
8,26 (10,33x80%). Il limite dell’integrazione fissato dalla legge è ? 5,61 (limite
mensile di ? 1031,93 diviso 184) e l’importo settimanale della CIG spettante
al lavoratore è di ? 224,4 (5,61x40).
Gli importi della cassa integrazione calcolati negli esempi non costituiscono la
misura effettiva dell’integrazione salariale da corr i s p o n d e re, poiché dagli importi
bisogna togliere la percentuale del 5,84%.
I limiti massimi dell’Indennità di Mobilità riconosciuti per il 2008
Per i licenziamenti avvenuti nel 2008 i limiti relativi ai primi dodici mesi di concessione
dell’indennità sono:
• ? 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della
13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio di
p roduzione ecc.) è pari o inferiore a ? 1.857,48 lordi mensili. L’importo di
858,58 deve essere poi diminuito del 5,84%. Si ottiene così una somma finale
di ? 808,44.
• ? 1031,93 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a ?
1.857,48 lordi mensili. Con la diminuzione del 5,84% si ha una somma finale
di ? 971,67.
Per i periodi successivi al 12° mese:
• ? 686,86 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione inferiore a
1.857,48 lordi mensili;
• ? 825,54 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a
1.857,48 lordi mensili.
In questo caso non si applica la detrazione del 5,84%.
Da segnalare
A correzione di quanto riportato a pagina 17, le comunicazioni dell’impre n d itore
che intende collocare in mobilità i lavoratori ritenuti eccedenti devono essere
inviate all’organo regionale competente anzichè alla Direzione regionale
del lavoro, per effetto del trasferimento alle regioni delle relative funzioni.
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